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RICHIEDI IL DVR PROCEDURE STANDARDIZZATE
IL “D.V.R PROCEDURE STANDARDIZZATE” SI ADATTA A TUTTE LE AZIENDE CON MENO DI DIECI DIPENDENTI, INDIPENDENTEMENTE DAL CODICE ATECO O ATTIVITA’, ED E’ CORRISPONDENTE ALLA PROCEDURA STANDARDIZZATA RECENTEMENTE APPROVATA.
Obblighi del datore di lavoro, valutazione dei rischi e procedure classiche e standardizzate Articoli 17 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008
Gli articoli principali del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) in merito alla valutazione dei rischi sono l’art. 17, 28 e 29.
- L’articolo 17, definisce gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, ossia:
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione (DVR);
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). Pertanto, ciascun datore di lavoro dovrà, entro il 30 Giugno 2013, valutare i rischi e redigere apposito DVR.
- L’art. 28 definisce le modalità di elaborazione del DVR effettuato secondo la modalità “classica”.
La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui rischi legati a stress lavoro-correlato rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
rischi legati a differenze di genere e provenienza da altri Paesi rischi legati alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- L’articolo 29 introduce la modalità redazione del DVR secondo le procedure standardizzate.
In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (nei casi previsti), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
Non possono ricorrere alle procedure standardizzate le seguenti attività:
aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
centrali termoelettriche;
impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.